16 agosto, 2009

 

Illegittima la valutazione del voto finale in base anche all’ora di religione (cattolica)

"Sono già tre volte che il Tribunale amministrativo regionale ci dà ragione – ha commentato a Radio Radicale il prof. Domenico Maselli, a nome delle Comunità evangeliche – ma poi il Consiglio di Stato cassa la sentenza riconoscendo il valore culturale e tradizionale della religione cattolica. In contrasto con 20 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale".
Sarà così anche stavolta? Forse no, perché ora i ricorrenti – associazioni laiciste e per la libertà di culto, le Chiese protestanti e la Comunitù ebraica – hanno deciso che andranno fino in fondo, esperiranno cioè il ricorso per incostituzionalità presso la Consulta.
Che è accaduto? Che per il Tar del Lazio sono illegittimi i crediti scolastici per l’ora di religione. Questa, in altre parole, non può far parte della valutazione del voto finale nelle scuole. Gli insegnanti di religione (tra l'altro nominati dai vescovi e con uno stipendio perfino superiore agli altri insegnanti: altri due insopportabili scandali nello scandalo) non possono far parte degli scrutini a pieno titolo. D’altra parte la religione cattolica era materia facoltativa perfino per il Concordato fascista., visto che è sempre stata prevista l’esenzione su semplice richiesta.
Come riporta in un comunicato la Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni, con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I. Fioroni [del Governo "di Sinistra" Prodi, NdR] per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione "a pieno titolo" agli scrutini da parte degli insegnanti di religione cattolica.
Il Tar ha affermato che "l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica".
Motiva ancora la sentenza che l’interpretazione data dal Ministero dell’Istruzione "ha portato all’adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d’esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all’insegnamento della religione cattolica".
I ricorsi sono stati promossi – continua il comunicato di Roma Laica – a partire dal 2007 da alcuni studenti e studentesse con numerose associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche (elenco completo a fine comunicato) coordinate dalla Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni e dall’ Associazione "per la Scuola della Repubblica" ed assistite dagli Avvocati prof. Massimo Luciani, Fausto Buccellato e Massimo Togna. Ad esse il Tar ha riconosciuto la richiesta "di tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che […] sono tutelati direttamente dalla Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo"
La sentenza 7076/2009 del Tar del Lazio è importante – è il primo commento di Roma Laica – perché dà una concreta applicazione al principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989.
Il Tar, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. "In una società democratica" ha affermato il TAR, "certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali".
A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che "lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante" - e quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima netta poziorità – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno", infatti "qualsiasi religione- per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti".
La sentenza è illuminante su quali siano oggi i confini posti dalla legge all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Le associazioni e le confessioni promotrici dei ricorsi continueranno ad operare per garantire il rispetto di tali limiti ed auspicano che il Ministero dell’Istruzione prenda atto dell’illegittimità delle ordinanze e non le riproponga negli anni a venire.
.
LE ASSOCIAZIONI E CONFESSIONI RELIGIOSE PROMOTRICI DEI RICORSI
Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni
Comitato Insegnanti Evangelici Italiani (CIEI)
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Comitato torinese per la Laicità della scuola
Tavola Valdese
CRIDES- Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola
FNISM – Federazione Nazionale degli Insegnanti
Associazione Democrazia Laica
Associazione "XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa dagli evangelici italiani)"
Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"
UAAR- Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno
Alleanza Evangelica Italiana
Associazione "per la Scuola della Repubblica"
Comitato Bolognese Scuola e Costituzione
C.I.D.I. "Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti"
Coordinamento Genitori Democratici
Associazione Scuola Università e Ricerca "As.SUR"
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Movimento di Cooperazione Educativa
UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Federazione delle Chiese Pentecostali

Comments:
Dopo la sentenza del Tar viene fuori che la ministra Gelmini ha stilato un regolamento che secondo i giornali restaura la presenza dell'insegnante di religione negli scrutini. Così è nella forma, ma non nella sostanza, fa sapere Maria Mantello dell'Ass. Giordfano Bruno, uno dei ricorrenti al Tar. Infatti l'insegnante di religione dà un giudizio fuori pagella e non esprime punteggi di valutazione.
"Alcuni organi d’informazione - scrive la Mantello - hanno posto un nesso alquanto improprio tra la Sentenza del Tar del Lazio sull’insegnante di religione cattolica (n. 7076 del 17 luglio 2009) e il Regolamento sulla valutazione degli alunni della Ministra Gelmini (DPR 22 giugno 2009 n° 122, pubblicato sulla GU 191, del 19-8-2009).
Solo a guardare le date, infatti, si scopre che la Sentenza che ha dichiarato illegittimi ogni qualsivoglia attribuzione di punteggio di credito per la religione cattolica e la partecipazione “a pieno titolo” agli scrutini degli insegnanti di questa disciplina, è di luglio, mentre il “Regolamento sulla Valutazione” degli alunni è di giugno.
Quindi precedente alla sentenza del Tar.
Interessante da notare è inoltre che questo "Regolamento sulla valutazione degli alunni" ribadisca quanto stabilito già dalle leggi in materia - che come noto precedono Ordinanze e circolari governative -
dichiarando in pratica che l’insegnante di religione cattolica dà un giudizio fuori pagella e non esprime punteggi di valutazione. A tal proposito cfr. in particolare l'art. 4 (“valutazione sugli alunni nella scuola secondaria di secondo grado") che nel ribadire il Decreto Legge n° 297 del 16 aprile 1994, afferma: “la valutazione della religione cattolica è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico”;
e l'art.6.1, che nello stabilire il credito minimo per ciascun anno ai fini dell'ammissione agli esami di maturità, esclude da questo calcolo espressamente l'insegnamento cattolico (IRC):
“le valutazioni suddette non si riferiscono all’IRC”.
 
Posta un commento



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?